Armadietti spogliatoio a norma di legge

Armadietti spogliatoio a norma di legge: tutto quello che devi sapere!

19 marzo 2019

La normativa in vigore prevede che l’imprenditore fornisca al lavoratore un locale apposito in cui riporre i propri indumenti e oggetti personali per cambiarsi e indossare gli abiti da lavori appositi.
All’interno di questo spogliatoio, ci devono essere degli armadietti che possono essere in metallo o in HPL e devono possedere una serratura in modo che il lavoratore possa chiudere in maniera sicura e riporre i propri affetti personali senza preoccupazioni.
Se approfondiamo ulteriormente la legge è molto specifica e sottolinea il fatto che se i lavoratori effettuano lavori in cui vengono a contatto con sostanze e prodotti che sporcano, fumi o vapori contenenti sostanze untuose, in tutti questi casi gli armadietti da lavoro devono essere separati da quelli personali, In questo senso è possibile fornire due armadietti ai lavoratori e utilizzare qualcosa che permetta di separare gli indumenti sporchi da quelli puliti.

L'allegato IV dice:

1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

Oltre a questa legge esistono anche condizioni particolari in determinati ambiti in cui le normative sono più specifiche e impattano anche nella scelta dell’armadietto più consono.

Qui non si tende a imporre dimensioni prestabilite per gli armadietti spogliatoio a norma di legge, ed è espressa volontà del datore di lavoro comprendere le necessità e quindi adeguare la scelta in questo senso.

Se ad esempio dobbiamo riporre indumenti all’interno degli armadietti è consigliabile scegliere modelli con uno o due vani per colonna, per risolvere le problematiche legate alla possibilità di sporcarsi durante il turno lavorativo e separare gli indumenti personali puliti.

Nell’alimentare, un settore molto delicato, quando si tratta di garantire alti standard di pulizia, all’interno dei manuali Haccp, possiamo vedere molte indicazioni che riguardano il trattamento e le caratteristiche degli armadietti spogliatoio.

Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali e lavabili, devono venire disinfettati e essere caratterizzati da un doppio scomparto destinato agli oggetti personali e quelli destinati a indumenti di lavoro.

Infine gli armadietti spogliatoio a norma di legge dovrebbero essere provvisti di tetto spiovente per impedire il deposito di oggetti o il sedimentarsi di polveri o sporcizia.

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